Statuto CCSP

Admin

STATUTO DELLA CAMERA DEL COMMERCIO INDUSTRIA, TURISMO E AGRICOLTURA SVIZZERA PERÙ

pag-1

pag-2

CONTENUTO

  • Nome, sede e fine
  • Scopo
  • Soci
  • Quote sociale
  • Organi
  • Assemblea dei soci Convocazione
  • Diritto di voto
  • Poteri soci
  • Il Consiglio Direttivo
  • Guida dell’assemblea e stesura di un verbale
  • Poteri Consiglio Direttivo
  • Presidente, Vice Presidente
  • Revisione dei Conti
  • Comitato
  • Patrimonio dell’associazione
    e responsabilità civile
  • Scioglimento
  • Corte d’Arbitrato
  • Entrata in vigore dello Statuto
4
4
5
6
6
6
6
7
7
7
8
9
10
10

10
10
10
10

pag-3

ART-1 Nome,sede e fine

La Camera di Commercio, Industria, Turismo e Agricoltura della Svizzera Perù, è un’entità privata senza scopo di lucro e un’associazione operante in conformità alle disposizione dell’’articolo 60 segg .ZGB ( Codice civile svizzero )con sede nella città di Lugano, dove svolgerà le sue attività a livello nazionale e internazionale, sarà in grado di creare filiali a livello nazionale e all’estero, la sua durata è indefinita.

Art 2 SCOPO

a- Il promovimento delle relazioni commerciali tra la Svizzera, da una parte, e lo Stato del Perù, dall’altra parte.

b- La rappresentanza degli interessi commerciali ed economici dei suoi membri nelle loro relazioni interstatali. Promuovere, congiuntamente alle autorità competenti, le attività commerciali e le esportazioni dalla Svizzera allo Stato del Perù.

c-  assistere i suoi membri e terzi imprenditori nello sviluppo di attività imprenditoriali e commerciali nello Stato del Perù e in Svizzera, favorendo iniziative di joint-ventures tra i due paesi.

d- Ricercare e promuovere contatti nei due paesi tra gruppi di interesse economico.

e- Migliorare la conoscenza delle possibilità commerciali e dei sistemi giuridici e amministrativi fra i due paesi.

f- In generale intervenire in tutto quanto possa favorire l’interscambio economico commerciale fra i due paesi, come mediare eventuali controversie tra le parti in relazione agli interscambi bilaterali.

g- organizzare manifestazioni, pubblicazioni, simposi e altra attività atte a favorire l’interscambio commerciale e economico tra i due paesi.

h- L’associazione non persegue scopo di lucro tuttavia, al fine di raggiungere lo scopo sociale, può compiere operazioni commerciali e finanziarie

i- L’associazione può collaborare o partecipare in enti pubblici o privati con scopo analogo.

j- Emettere certificati, che secondo gli standard nazionali e internazionali sono necessari per l’attività commercial

pag-4

k- Cooperare tra le camere svizzere e straniere e in generale tra tutte le organizzazioni che rappresentano attività economiche in Svizzera e all’estero per uno scopo comune.

l- Fornire  informazioni a entità pubbliche, consolari e diplomatiche per facilitare lo scambio commerciale.

m- Sponsorizzare e promuovere seminari, conferenze, forum in generale qualsiasi tipo di attività relativa a un interesse per i soci.

n- Offrire  corsi di formazione e di aggiornamento professionale è mettere  a disposizione adeguate piattaforme di comunicazione.

o- Gestire cessioni, contributi e donazioni e prestiti dalla cooperazione internazionale per essere utilizzati per i loro scopi statutari.

p- L’associazione CCSP fornisce l’amministrazione e la promozione del sistema di identificazione nella Svizzera e nel Principato di Liechtenstein nell’ambito delle normative vigenti a livello internazionale e dello statuto della CCSP.

q- L’associazione CCSP può acquistare beni immobili in Svizzera e all’estero, aprire filiali e partecipare ad altre società.

r- L’Associazione si assume la responsabilità delle proprie passività esclusivamente con le proprie risorse. Non ci sono responsabilità dei membri.

s- I beni dell’Associazione appartengono all’Associazione stessa e sono gestiti dal Consiglio. I singoli membri non hanno diritti a questo riguardo. Nel caso in cui la Camera venga sciolta, quelle attività che rimangono dopo che le passività sono state coperte e che non sono stanziate per scopi specifici, saranno assegnate ad organizzazioni caritatevoli dall’Assemblea Generale.

t- L’anno sociale dell’Associazione è l’anno civile.

II Soci e quote Sociali

Art-3  SOCI

a- Persone naturali e giuridiche stabiliti in svizzera o all’estero, in seguito a formale richiesta, essere accolti come soci dell’associazione. Il consiglio direttivo decide sull’ammissione.

b- Un socio può dimettersi per iscritto dall’associazione con un preavviso di tre mesi dalla fine dell’anno solare.

c- L’assemblea dei soci può escludere un socio per un motivo grave. I soci esclusi sono comunque tenuti a versare la propria quota sociale annuale fino alla fine dell’anno contabile in corso.

pag-5

 

Art. 4 Quote sociali

a- Ogni socio è tenuto a versare la propria quota sociale annuale.

b- L’importo esatto della quota sociale viene fissato dall’assemblea dei soci in un regolamento, su richiesta del Consiglio Direttivo. Il regolamento è allegato allo statuto e ne è parte integrante.

c- Il socio, che, nonostante un sollecito, non paga la propria quota sociale, può essere escluso dall’associazione dal consiglio Direttivo, senza aver diritto a ricorrere all’assemblea dei soci.

III Organizzazione della Camera

Art. 5 Organi

Gli organi dell’associazione CCSP sono:

a- L’Assemblea dei soci

b- Il Consiglio Direttivo

c- L’organo di revisione dei conti

Art. 6 Assemblea dei soci Convocazione

a- L’assemblea dei soci ordinaria viene convocata una volta all’anno dal consiglio Direttivo.

b- Un’assemblea dei soci straordinaria viene convocata ogniqualvolta il consiglio Direttivo lo decide oppure quando il 10% dei soci ne richiede la convocazione indicando quali temi vanno trattati.

c- Le assemblee dei soci vengono convocate dal consiglio Direttivo con un preavviso di 30 giorni e indicando i temi che vanno trattati. Le richieste all’assemblea dei soci vanno sottoposte per iscritto al consiglio Direttivo con un anticipo minimo di 14 giorni.

Diritto di voto

Ogni socio ha un voto. L’assemblea dei soci delibera ed elegge con i voti pubblici della maggioranza dei soci presenti. Le persone giuridiche si fanno rappresentare dai propri delegati ed hanno un voto.

Pag-6

Poteri soci

L’assemblea dei soci è l’organo sociale supremo. Essa ha i seguenti poteri non delegabili:

a- Prendere atto della relazione annuale

b- Approvare il bilancio annuale e prendere atto della relazione di controllo

c- Eleggere e dimettere i membri del consiglio Direttivo ed il presidente

d- Eleggere e dimettere il revisore dei conti

e- Approvare il regolamento sulle quote sociali

f – Discutere e deliberare sulle richieste del consiglio Direttivo.

g- Approvare lo statuto e gli emendamenti allo statuto.

h- Approvare il verbale dell’assemblea dei soci.

i- Deliberare sullo scioglimento dell’associazione (con maggioranza di 2 ⁄3 dei voti presenti)

j- Deliberare sulle richieste presentate dai soci.

k- Eleggere  alle  persone che hanno prestato servizi eccezionali e utili ai rapporti economici svizzero-peruviano, o alla Camera, può essere riconosciuta come membri onorario dall’Assemblea Generale.

l- Membri onorari e onorari stranieri faranno parte del Consiglio Direttivo sarà esente da qualsiasi contributo finanziario e non avrà votare nelle Assemblee o nelle elezioni.

Guida dell’assemblea e stesura di un verbale

a- L’assemblea dei soci si tiene sotto la guida del presidente e, in caso di suo impedimento, del vice presidente

b- Sulle trattative viene steso un verbale che dev’essere disponibile per la consultazione o reso altrimenti accessibile ai soci al più tardi dieci giorni prima dell’assemblea successiva. Il compito di stendere il verbale viene assegnato dal presidente.

Art. 7 Consiglio Direttivo, Composizione / permanenza in carica

a- Il Consiglio Direttivo e composta di un massimo di 7 membri e 15 Consiglieri con una durata di 5 anni.

b- Il consiglio Direttivo si costituisce sotto la guida del presidente. Il presidente rimane in carica per un periodo di cinque anni. La rielezione è ammessa per due periodi,e il Presidente fondatore sarà vitalizio alla CCSP al Consiglio Direttivo con diritto al voto, e potrà essere rieletto.

c- La rappresentanza dei Consiglieri nel settori economici, culturale, industriale e turismo come liberi professionisti sono nominati del presidente del Consiglio Direttivo.

Pag-7

d- Ogni membro del consiglio Direttivo viene sempre eletto con il vincolo di funzione e di impresa.

Ciò significa che un membro del consiglio Direttivo è obbligato a presentare le sue dimissioni prima della prossima assemblea dei soci, non appena subentrino cambiamenti nella sua attività o funzione nell’impresa socia, per cui egli non risponde più ai requisiti per essere membro del consiglio Direttivo, ovvero quando il suo rapporto di lavoro termina. Una rielezione è possibile solo se il membro del consiglio Direttivo assume un’attività, funzione o posto di lavoro adeguati nella stessa o in un’altra impresa socia entro la prossima assemblea dei soci.

e- Su proposta del consiglio Direttivo possono essere proposti all’assemblea dei soci al massimo un terzo dei candidati all’elezione al consiglio Direttivo , fermo restando il numero massimo di membri dello stesso di cui al punto “a”, che non sono occupati in un’impresa socia, ma che dispongono di conoscenze settoriali o altre competenze utili per l’associazione CCSP (esperti, scienziati, rappresentanti di enti pubblici, ecc.).

Poteri Consiglio Direttivo

a- Il consiglio Direttivo è l’organo direttivo supremo. Esso esercita il potere direttivo, la sorveglianza ed il controllo sulla conduzione degli affari. Al consiglio Direttivo spettano tutti i poteri che non sono affidati espressamente ad un altro organo dell’associazione.

b- Per svolgere i suoi compiti il consiglio Direttivo si serve di un ufficio amministrativo. Esso conduce gli affari dell’associazione secondo le indicazioni del consiglio Direttivo e in base al regolamento organizzativo.

c- Il consiglio Direttivo emette direttive per la politica di conduzione degli affari e si fa informare regolarmente sull’andamento degli affari. Il consiglio può istituire commissioni e delegare ad esse suoi singoli compiti. Le commissioni sottostanno alla sorveglianza del consiglio Direttivo. Il consiglio Direttivo delega la conduzione dell’amministrazione ordinaria all’ufficio amministrativo, a meno che la legge, lo statuto o il regolamento organizzativo non prevedano altrimenti. Il consiglio Direttivo si riserva però in particolare i seguenti compiti:

c.1- Definizione della politica dell’associazione, dell’immagine guida e degli obiettivi, delle strategie e degli indirizzi che ne derivano.

c.2- Decisione in merito all’organizzazione e ai compiti fondamentali nonché emissione del relativo regolamento organizzativo e dell’organigramma delle competenze.

c.3- Decisione in merito all’istituzione di commissioni, di gruppi ad hoc e di progetto.

d- Convocazione dell’assemblea dei soci ordinaria e straordinaria.

e- Trattamento di controversie legali, in particolare riguardo all’intentare processi.

f- Decisione in merito a cooperazioni, affiliazioni e partecipazioni.

g- Ammissione di nuovi soci ed espulsione di soci per il mancato pagamento della quota sociale.

h- Decisione in merito ai principi strategici riguardo al personale.

Pag-8

i- Definizione delle direttive generali riguardo i poteri di firma.

j- Elezione e dimissione del vicepresidente.

k- Nomina e dimissione del direttore dell’ufficio amministrativo su richiesta del Presidente.

l- Decisione in merito al licenziamento senza preavviso di membri dell’ufficio amministrativo.

m- Approvazione e sorveglianza del bilancio preventivo annuale.

n- Decisione in merito a investimenti e disinvestimenti in base all’organigramma delle competenze.

Guida dell’assemblea e stesura di un verbale

a- Il consiglio Direttivo, si riunisce su invito del presidente ogniqualvolta gli affari lo richiedano, ma almeno tre volte all’anno. La convocazione del consiglio Direttivo, deve avvenire per iscritto, di regola con un anticipo di due settimane e deve informare sugli argomenti da trattare. All’occorrenza possono essere invitati alla riunione altri soci ed esperti esterni.

b- Sulle trattative e le delibere del consiglio Direttivo, va steso un verbale che deve essere firmato dal presidente e dal verbalizzante. Il verbale va notificato a tutti i membri del consiglio entro 14 giorni. Il verbale viene approvato alla riunione successiva del consiglio Direttivo.

c- Il consiglio Direttivo, delibera con maggioranza semplice. In caso di parità di voti vale il voto del presidente. Su argomenti non preannunciati nell’avviso di convocazione il consiglio può deliberare solo con il consenso di tutti i membri. In merito ad una richiesta inoltrata il consiglio Direttivo può deliberare anche per corrispondenza, se nessun membro del consiglio stesso richiede una consultazione di presenza. Anche per corrispondenza il consiglio delibera con la maggioranza di tutti i membri. Queste consultazioni vanno messe a verbale durante la prossima riunione del consiglio Direttivo.

Art. 8 Presidente, vicepresidente

a- I membri del consiglio Direttivo scelgono al proprio interno un candidato alla presidenza che propongono all’assemblea per l’elezione. Il presidente presiede all’assemblea dei soci e al consiglio Direttivo . Egli sorveglia la conduzione degli affari in stretta cooperazione con l’ufficio amministrativo.

b- In questioni importanti il presidente rappresenta l’associazione verso l’esterno. I dettagli sono regolati dal regolamento organizzativo e dall’organigramma delle competenze.

c- I membri del consiglio Direttivo, eleggono al loro interno un vicepresidente. In caso di impedimento o di dimissioni del presidente il vicepresidente ne fa le veci fino alla prossima assemblea ordinaria dei soci.

Pag-9

Art. 9 Revisione dei conti

a- L’assemblea dei soci elegge un organo di revisione dei conti.

b- Come organo di revisione dei conti può essere eletta una persona fisica o giuridica. L’organo revisore deve essere indipendente, come previsto dall’art. 3 ZGB assieme a 728 o 729 OR, e deve rispettare le norme della legge sulla sorveglianza sulla revisione dei conti del 16 dicembre 2005.

c- L’organo revisore dei conti deve avere la residenza, la sede legale o una filiale registrata in Svizzera.

d- L’organo revisore dei conti viene eletto per un anno di esercizio. La carica termina con l’approvazione dell’ultimo bilancio. La rielezione è possibile. La dimissione è possibile in qualunque momento.

Art. 10 Comitato

Per questioni specifiche può essere nominato un comitato reclutato tra i membri del consiglio Direttivo, senza alcuna funzione di organo.

Art. 12 Patrimonio dell’associazione e responsabilità civile

a- Il patrimonio dell’associazione si compone delle quote annuali dei soci, di residui di bilancio, dei ricavi del patrimonio dell’associazione, degli utili della vendita di servizi e di altre attribuzioni.

b- Per i debiti dell’associazione risponde unicamente il patrimonio dell’associazione. È esclusa ogni responsabilità personale dei soci per i debiti dell’associazione.

Art. 13 Scioglimento

a- Lo scioglimento dell’associazione può essere deciso dall’assemblea dei soci con la maggioranza di 2 ⁄3 dei soci presenti. Se non si raggiunge questo quorum va convocata entro sei settimane una seconda assemblea dei soci con gli stessi punti da deliberare. Quest’assemblea è autorizzata a deliberare indipendentemente dal numero dei soci presenti; per la delibera è necessaria comunque la maggioranza dei 2 ⁄3 dei voti presenti.

b- In caso di scioglimento l’assemblea dei soci decide sulla destinazione dell’eventuale capitale sociale residuo

c- Se l’associazione CCSP, dovesse sciogliersi per fusione con un’altra associazione con finalità analoghe, l’assemblea dei soci delibera le modalità specifiche su proposta del consiglio Direttivo.

Art. 14 Corte d’arbitrato

Eventuali controversie tra singoli organi dell’associazione o tra organi e soci sull’applicazione dello statuto e dei regolamenti verranno risolte da una corte d’arbitrato composta da tre soci non coinvolti nella controversia.

Art. 15 Entrata in vigore della modifica dello Statuto

Questo statuto è stato approvato nella forma presente dall’assemblea costituente del 04 giugno 2018 ed è entrato in vigore immediatamente.

Pag-10